usufrutto successivo in atto di vendita


 

Not. Pier Luigi Fausti 

pfausti@notariato.it

 

La riserva di usufrutto a vantaggio del disponente e, dopo di lui, di altra persona (art.796, c.c.), può essere contenuta anche in un atto a titolo oneroso ("Tizio, riservando l'usufrutto per sè,e, dopo di sè a favore della moglie Caia, vende ecc.")?

 

Ovviamente, poiché l'attribuzione a Caia è a titolo gratuito, l'atto è pubblico con i testimoni.

 

Per Capozzi, in mancanza di divieto di legge, la riserva successiva è pienamente ammissibile negli atti a titolo oneroso (mentre è sempre vietata nelle successioni).

 

 


 

Not. Alessandro Torroni

atorroni@notariato.it

 

Mi sembra che si debba distinguere da una parte la donazione (art. 796) ed il legato con riserva di usifrutto (art. 698) e dall'altra il contratto a titolo oneroso. 

 

Solo per i primi vige il divieto di usufrutto successivo, la cui ratio sarebbe quella di evitare un distacco troppo lungo della nuda proprietà dall'usufrutto, in tal modo svilendo il diritto donato o lasciato.

 

Per il secondo l'autonomia privata è libera di determinare un distacco anche più lungo, costituendo diritti di usufrutto successivi.

 

La riserva dopo di sé a favore di altri è considerata una proposta di donazione che deve essere accettata prima della morte del donante, altrimenti perde efficacia.