usufrutto successivo in atto di vendita
Not. Pier Luigi Fausti
La riserva di usufrutto a vantaggio
del disponente e, dopo di lui, di altra persona (art.796, c.c.), può essere contenuta
anche in un atto a titolo oneroso ("Tizio, riservando l'usufrutto per
sè,e, dopo di sè a favore della moglie Caia, vende ecc.")?
Ovviamente, poiché l'attribuzione a
Caia è a titolo gratuito, l'atto è pubblico con i testimoni.
Per Capozzi, in mancanza di divieto
di legge, la riserva successiva è pienamente ammissibile negli atti a titolo
oneroso (mentre è sempre vietata nelle successioni).
Not. Alessandro Torroni
Mi sembra che si debba distinguere
da una parte la donazione (art. 796) ed il legato con riserva di usifrutto
(art. 698) e dall'altra il contratto a titolo oneroso.
Solo per i primi vige il
divieto di usufrutto successivo, la cui ratio sarebbe quella di evitare un
distacco troppo lungo della nuda proprietà dall'usufrutto, in tal modo svilendo
il diritto donato o lasciato.
Per il secondo l'autonomia privata
è libera di determinare un distacco anche più lungo, costituendo diritti di
usufrutto successivi.
La riserva dopo di sé a favore di
altri è considerata una proposta di donazione che deve essere accettata prima
della morte del donante, altrimenti perde efficacia.